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Club Alpino Accademico Italiano

CAAI - 120 anni di storia attraverso lo Statuto

Giovedì, 04 Dicembre 2025 21:44

L’evoluzione dell’Accademico attraverso i suoi Regolamenti

di Alberto Rampini

Guardare al futuro con grande consapevolezza del passato è sicuramente il modo migliore per compiere scelte coerenti e non avventate. Questa ricerca, basata su documenti storici reperiti negli archivi del CAI, fornirà sicuramente elementi di riflessione utili in questa fase di discussione e ridefinizione di alcuni punti qualificanti dello Statuto e Regolamento CAAI

Premessa

L’Accademico venne fondato nel 1904 e vanta quindi una tradizione ininterrotta di oltre 120 anni. Questa lunga storia, lineare nei suoi presupposti fondanti e nei valori fondamentali, passa attraverso fasi diverse e si articola nel tempo in modo differenziato. Si può individuare una linea evolutiva, ancor oggi in divenire, a volte condizionata da eventi e situazioni del mondo alpinistico e non alpinistico esterno, più spesso anticipatrice e propositrice di idee e valori da perseguire.

Tutto questo, ed altro ancora, emerge dall’analisi e dal confronto dei vari Regolamenti che si sono susseguiti nel tempo, o per meglio dire dei cambiamenti che sono stati via via apportati al Regolamento iniziale e che convenzionalmente fissiamo ad alcune date significative, precisando che i vari documenti che si sono susseguiti storicamente vengono definiti a volte “Statuto” e a volte “Regolamento”.

Il Regolamento pubblicato nel 1908 sul primo numero dell’Annuario CAAI è Il primo di cui si ha notizia certa. Ha struttura elementare, delinea in pochi punti l’articolazione organizzativa dell’associazione, dopo aver fissato all’Art 1 lo scopo sociale: “…si propone di coltivare e diffondere l’esercizio dell’Alpinismo, affiatare i soci fra di loro, unirne l’esperienza, le cognizioni ed i consigli per formare la sicura coscienza e l’abilità indispensabile a chi percorre i monti senza aiuto di guide”.

La sede sociale è fissata a Torino, i soci si distinguono in effettivi ed onorari. I soci effettivi possono essere residenti (se abitualmente residenti a Torino) e non residenti (se abitualmente residenti fuori Torino).

Possono essere ammessi a soci onorari gli alpinisti che hanno avuto meriti speciali nell’Alpinismo senza guide. Per l’ammissione è richiesta l’unanimità dei voti dell’Assemblea dei soci.

Esaminiamo ora le principali differenze fra questo Regolamento originario e i successivi, ponendo particolare attenzione alle differenze rispetto allo Statuto e Regolamento del 2014 oggi in vigore (ultima modifica apportata nel 2014).

1006 P.Aiguille Verte1 – SCOPO

Scopo e attività formativa

Regolamento 1908 - Lo scopo originario è quello di “coltivare e diffondere l’esercizio dell’Alpinismo” e formare “sicura coscienza ed abilità“ necessarie a chi va in montagna senza guida. Scopo primario e specifico dell’Accademico, quindi, al di là del generico “coltivare e diffondere l’esercizio dell’Alpinismo” che era comune anche al Club Alpino Italiano, era fare scuola e fare scuola nel senso più ampio, per incrementare “l’abilità”, quindi la preparazione tecnica dei soci ma anche, anzi in primis, la “sicura coscienza” che deriva da preparazione culturale, consapevolezza ambientale ed etica comportamentale, in modo che come scriveva nel 1908 Ettore Canzio “dovunque e comunque vadano poi, con o senza guide, riescano sempre compagni apprezzati e graditi”.

Regolamento 1931 – “Il CAAI si propone di coltivare e diffondere l’esercizio dell’Alpinismo di alta montagna, segnatamente fra la gioventù…con indirizzo accademico, ovverossia di scuola di alpinismo per ghiaccio, per roccia e per neve…”. Rimane quindi forte il richiamo all’attività didattica, indirizzata però precipuamente ai giovani, e questo rappresenta una novità. A fianco dell’attività formativa si introduce (Art. 2) lo scopo di studio: “Il CAAI si dedicherà in modo particolare allo studio di determinate regioni di alta montagna, specialmente delle parti più impervie”. Regolamenti 1908 e 1931 a confronto.

Regolamento 1977 – Scopo primario è confermato “coltivare e diffondere l’esercizio dell’Alpinismo di alta montagna” ma viene tolto il richiamo all’attività didattica e anche quello ai giovani.

Scompare quindi l’accenno esplicito all’attività formativa, verosimilmente a seguito della costituzione delle Scuole di Alpinismo del CAI e della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, alla nascita e allo sviluppo delle quali, come abbiamo visto, gli accademici diedero un contributo determinante. Il mancato richiamo diretto all’attività formativa rimane poi caratteristica dei regolamenti successivi, compreso quello attualmente in vigore, ma è chiaro che essa può essere implicitamente ricompresa nella promozione di “qualunque iniziativa atta a favorire la pratica” dell’Alpinismo. Anche se fare scuola non è più scopo statutario del CAAI, la presenza di soci nell’ambito delle strutture formative del CAI ha continuato e continua ad essere significativa anche oggi (dalle Scuole Sezionali alle Scuole Centrali). E’ venuto meno quindi solo l’esplicito riferimento ad attività formative da svolgere a livello istituzionale. Da notare comunque che, sia pur in modo non sistematico, il CAAI ha organizzato anche in tempi recenti corsi e stages di formazione nel campo dell’alpinismo trad.

Nel Regolamento 1977 si ampliano poi le finalità prevedendo attività esplorativa e la pubblicazione di “itinerari, guide, carte, opere sulla tecnica dell’alpinismo” ecc. Viene prevista tra le finalità anche la “costruzione e manutenzione di bivacchi fissi d’alta montagna”.

Regolamento 1984 – Scopo del CAAI è: “coltivare e promuovere l’Alpinismo di elevato livello di difficoltà mediante qualunque iniziativa atta a favorirne la pratica”. Anche nella nuova formulazione dell’Art. 2 non si fa cenno esplicito all’attività formativa, che rientra comunque sicuramente tra le “iniziative atte a favorire” la pratica dell’alpinismo (sempre di elevato livello di difficoltà).

Regolamento 2014 - Scopo del CAAI è: “coltivare e promuovere l’Alpinismo di elevato livello di difficoltà mediante qualunque iniziativa atta a favorirne la pratica su tutte le montagne del mondo”. Nulla di nuovo nel regolamento 2014, se non l’ampliamento dell’orizzonte territoriale a tutte le montagne del mondo.

 

                               Alpinismo o Alpinismo di elevata difficoltà? 

Regolamento 1908 - Nel regolamento del 1908 si parla semplicemente di “coltivare e diffondere l’esercizio dell’Alpinismo

Regolamento 1931 – Si parla di “coltivare e diffondere l’esercizio dell’alpinismo di alta montagna”, senza alcun cenno alla difficoltà. La difficoltà viene richiamata, invece, tra i requisiti che devono avere le salite inserite dai candidati soci nel loro curriculum (vedi punto successivo)

Regolamento 1977 – Si conferma quanto già previsto dal Regolamento 1931 (vedi sopra).

Regolamento 1984 – Scopo del CAAI è: “coltivare e promuovere l’Alpinismo di elevato livello di difficoltà mediante qualunque iniziativa atta a favorirne la pratica”. Per la prima volta si formalizza ufficialmente negli scopi il criterio della difficoltà, che rimarrà da allora fatto acquisito. Dalla finalità formativa originaria, passando attraverso un sempre maggiore rilievo dato al curriculum dei soci, si è passati alla formalizzazione di un Club di elite degli alpinisti di elevato livello. Il CAAI diventa quindi non più semplicemente un Club formato da alpinisti sempre più tecnicamente preparati, ma assume come proprio scopo primario, e formalmente unico, quello della “promozione dell’Alpinismo di elevato livello di difficoltà”. Questa mission viene confermata anche nel regolamento attuale (vedi sotto)

Regolamento 2014 -Nel regolamento attualmente in vigore l’Art. 2 fissa lo scopo come segue: ”coltivare e promuovere l’alpinismo di elevato livello di difficoltà mediante qualunque iniziativa atta a favorirne la pratica su tutte le montagne del mondo”. Invariato rispetto al 1984, ma con ampliamento dell’orizzonte territoriale a “tutte le montagne del mondo”.

 

2 – SOCI 

Rilevanza del curriculum e requisiti di ammissione

 

Regolamento 1908 - Nel regolamento del 1908 non si faceva alcun cenno esplicito al curriculum né alla difficoltà né alla durata dell’esperienza del socio, anche se una rilevanza del curriculum appare da altre fonti. Sappiamo ad esempio che nella primissima fase di vita del CAAI, si era prevista la suddivisione dei soci in due categorie: “gli effettivi, come sarebbe a dire i maestri, e gli aggregati cioè gli scolari”. Questa distinzione tuttavia venne ben presto abbandonata in quanto antipatica per i giovani che entravano nell’associazione, e sostituita con una categorizzazione più oggettiva: gli “effettivi residenti” (a Torino) e gli “effettivi non residenti” (fuori Torino). Per i residenti, che per vicinanza territoriale potevano essere più facilmente seguiti e controllati dai promotori, si adottarono criteri di ingresso più larghi, mentre per i non residenti, in ragione della loro dispersione territoriale e minor occasione di formazione, si limitò l’accesso ai soli “alpinisti provetti”. Per l’ammissione era prevista la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti in assemblea. Agli inizi, visto che il curriculum non era vincolante, non ne era previsto il vaglio e non esisteva la Commissione Tecnica.

Regolamento 1931 – Per essere ammessi “occorre avere compiuto ascensioni di roccia, ghiaccio o misto che presentino particolari difficoltà” e “prevalentemente da capocordata”. Inoltre deve risultare dal curriculum “un effettivo e progressivo miglioramento delle perizie alpinistiche…capacità tecnica… doti di iniziativa e di intuito alpinistico… in modo che il nuovo socio si riveli all’altezza del livello attualmente raggiunto dall’alpinismo accademico”. Il CAAI nei propri scopi statutari non menziona ancora “l’Alpinismo di alto livello di difficoltà” introducendolo tuttavia come requisito per l’ammissione.

L’alpinismo, come tutte le altre attività ritenute “sportive”, viene spronato dal regime al raggiungimento di prestazioni e all’innalzamento del livello di difficoltà, in chiara competizione con l’alpinismo d’oltralpe. Siamo nell’epoca d’oro dell’alpinismo eroico del sesto grado.

Viene delineato e raccomandato un curriculum poliedrico, in modo che il candidato “conosca e pratichi tutte le forme di alpinismo, da quello classico a tipo occidentale all’arrampicata di roccia pura a tipo dolomitico” ma viene riconosciuta la possibilità di ammissione anche dello “specialista di ghiaccio o di neve o l’arrampicatore puro”.

Si prescrive inoltre che “la capacità tecnica deve essere accompagnata da doti morali ineccepibili e da seria preparazione culturale”.

Il curriculum dei candidati viene approvato dall’Assemblea con maggioranza dei due terzi e l’ammissione richiede poi il voto all’unanimità del Consiglio Generale. L’ammissione del nuovo socio deve poi essere ratificata dal presidente generale del CAI.

                               Regolamento 1977 – Il socio deve aver svolto “attività alpinistica, non professionale, di particolare rilievo e per un periodo non inferiore ad anni cinque”. Meriti culturali, organizzativi od esplorativi possono integrare l’attività tecnica. “Se l’aspirante ha svolto solo attività tecnica, la medesima sarà valutata con riferimento al livello raggiunto dall’alpinismo nel periodo considerato”.

Per la prima volta viene specificato che l’attività deve essere “non professionale” (vedi più avanti il paragrafo “Rapporti con il professionismo”), ma soprattutto, nel Regolamento della neocostituita Commissione Tecnica Centrale, si introduce un concetto di diversificazione nella valutazione dei requisiti di ammissione, molto più precisa ed articolata rispetto a quella attuale. Sono previste in sostanza tre categorie: a) gli specialisti su roccia o ghiaccio o misto, che devono aver percorso da capocordata numerose salite estremamente difficili in numerosi Gruppi alpini b) gli alpinisti completi, che devono aver effettuato da capocordata ascensioni nei principali Gruppi delle Alpi Occidentali, Centrali ed Orientali con difficoltà non inferiori al V grado su roccia o corrispondenti su ghiaccio o misto c) candidati che abbiano eccezionali doti ed attività di carattere culturale, organizzativo ed esplorativo ed aver compiuto da capocordata salite con difficoltà non inferiori al IV grado o corrispondenti. Per tutti l’attività deve essere svolta in diversi Gruppi alpini e vengono poi considerate importanti nella valutazione le invernali, lo scialpinismo e l’apertura di vie nuove.

Il candidato deve essere approvato dall’Assemblea di Gruppo con i due terzi dei voti e poi dal Consiglio Generale sempre con i due terzi dei voti. Non è più prevista la ratifica da parte del presidente del CAI. Viene istituita, come detto sopra, la Commissione Tecnica Centrale, organo tecnico consultivo del CG, dotata di uno specifico Regolamento.

Regolamento 1984 – I candidati devono aver svolto “attività alpinistica non professionale di particolare rilevanza per almeno cinque anni” come in passato, ma si aggiunge “anche non consecutivi”. Viene stabilito che l’attività culturale, organizzativa ed esplorativa, se di particolare rilievo, integra il giudizio sul curriculum, che viene comunque sempre “valutato con riferimento al livello raggiunto dall’alpinismo nel periodo considerato”. I requisiti tecnici del curriculum, quindi, diventano da un lato meno circostanziati e, dall’altro, più uniformi e vincolati ad un alto livello tecnico. Invariato il ruolo della Commissione Tecnica, così come l’iter procedurale (Assemblea di gruppo e CG) e le maggioranze richieste.

Regolamento 2014 - Il regolamento attuale all’Art 4, in linea con quanto disposto dall’art 2 più sopra richiamato, prevede che: “Possono far parte del C.A.A.I. i soci maggiorenni del C.A.I. che abbiano svolto attività alpinistica di particolare rilievo per almeno cinque anni anche non consecutivi”. La norma conferma chiaramente, almeno dal punto di vista di principio, che la qualità di socio non può prescindere da un curriculum alpinistico rilevante e duraturo.

Viene confermato che l’attività culturale, organizzativa ed esplorativa, se di particolare rilievo, integra il giudizio sul curriculum. Nel Regolamento della CT si stabilisce che l’attività alpinistica, di particolare rilievo, deve essere stata compiuta da capo-cordata o a comando alternato, e deve corrispondere a una delle seguenti alternative:

1. numerose salite su ogni tipo di terreno con difficoltà di ordine superiore anche se non estreme;

2. numerose salite su roccia con difficoltà estreme;

3. numerose salite con difficoltà di poco inferiori a quelle di cui ai punti 1 e 2, purchè integrate dalle attività accessorie di cui sopra, sempre di particolare rilievo.

L’arrampicata sportiva a livello estremo, lo sci alpinismo di particolare rilievo e lo sci estremo possono rappresentare elementi di integrazione di un curriculum quasi sufficiente secondo i criteri sopra descritti.

Il quorum per l’ammissione è fissato nei due terzi dei voti dei presenti in Assemblea. Il curriculum dei candidati viene votato in Assemblea di Gruppo con la maggioranza dei due terzi, poi esaminato dalla Commissione Tecnica Centrale, che fornisce un parere consultivo al Consiglio Generale, e infine viene votato in via definitiva dal Consiglio Generale.

VARAPPE 1 1 PLATEAU DU TRISoci onorari

Regolamento 1908 - La possibilità di nominare come soci onorari alpinisti con meriti speciali era prevista e necessitava del voto all’unanimità dell’Assemblea. il socio onorario doveva essere un “alpinista che ha avuto meriti speciali nell’Alpinismo senza guide”.

Regolamento 1931 – Non viene prevista la possibilità di nominare soci onorari, mentre quelli esistenti rimarranno tali a vita.

Regolamento 1984 – Non viene prevista la possibilità di nominare soci onorari.

Regolamento 2014 – Nel regolamento oggi in vigore è stata ripristinata la possibilità di nominare soci onorari, ma con una definizione più stringente: deve trattarsi di: “personalità di grande prestigio per attività alpinistiche e culturali esercitate con spirito accademico”. Questa definizione particolarmente severa spiega l’esiguo numero di soci “ad honorem” ammessi.

All’inizio era necessario il voto all’unanimità dell’Assemblea mentre oggi le proposte vengono approvate all’unanimità dal Consiglio Generale.

3 – ASPETTI ORGANIZZATIVI

 

Regolamento 1908 – Si dice semplicemente che il CAAI è formato da soci del CAI ma non si precisa la natura dell’organizzazione nell’ambito del CAI. Sicuramente non si tratta di una Sezione, ma di un semplice gruppo all’interno della Sezione di Torino del CAI.

Viene retto da un Consiglio direttivo composto da un Presidente e quattro consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci.

Regolamento 1931 – Nel 1921 iniziano le trattative con gli altri Club Alpini Accademici esistenti in Italia (principalmente l’attivissimo G.L.A.S.G. – Gruppo Lombardo Alpinisti Senza Guida e il Club Alpino Accademico Aviglianese), giungendosi infine nel 1922 ad una effettiva fusione con la formalizzazione all’interno del CAI come Sezione. Il CAAI quindi viene costituito come sezione autonoma del CAI ed ha sede presso la Sezione di Torino del CAI. E’ retto da un consiglio direttivo formato da un presidente, nominato dal presidente generale del CAI, due vice-presidenti, un segretario-cassiere e cinque consiglieri, nominati dal presidente del CAAI e ratificati dal presidente generale del CAI. Completano la struttura tre revisori dei conti, nominati direttamente dal presidente generale del CAI. L’organizzazione è quindi fortemente centralizzata ed emanazione diretta del CAI, anzi del suo presidente generale. Questa struttura fortemente accentrata viene imposta dal regime fascista. Ricordiamo che in questo periodo vengono collocati alla presidenza del CAI esponenti di primo piano del Pnf, da Turati e Manaresi e si arriverà anche allo scioglimento del CAAI come Sezione autonoma e l’avvio di una gerarchia piramidale totalitaria che portò ad inquadrare nel Coni le federazioni di sport competitivi, alpinismo incluso, e quindi anche il CAI e il CAAI.

Dal punto di vista operativo il Consiglio direttivo è coadiuvato da delegati o comitati regionali nominati dal presidente dell’accademico e aventi sede a: Torino, Milano, Trento, Bolzano, Belluno, Venezia, Trieste e Roma.

Regolamento 1977 – Il CAAI è costituto come Sezione Nazionale del CAI e i soci sono suddivisi in tre Gruppi, i quali a loro volta possono dividersi in Sottogruppi. Viene riacquistata autonomia decisionale: ogni Gruppo è retto da un Consiglio eletto dall’Assemblea del Gruppo stesso. Il Consiglio Generale è formato dal Presidente Generale e dal presidente e un vicepresidente per ogni gruppo. Tutte le cariche sociali durano due anni. La sede sociale è presso il domicilio del Presidente Generale pro tempore.

Regolamento 1984 - – Il CAAI è costituito in Sezione Nazionale del C.A.I. e la sede sociale è fissata presso la Sede Centrale del CAI. I soci sono suddivisi in tre Gruppi: Occidentale, Centrale, Orientale. Questi possono suddividersi in sottogruppi.

Ogni Gruppo è retto da un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da due Vice-presidenti eletti dall’Assemblea di Gruppo. Il C.A.A.I è diretto da un Consiglio Generale composto dal Presidente Generale – eletto dal Consiglio Generale -, dal Vice-presidente Generale, dai Presidenti e Vice-presidenti di ogni Gruppo. Il presidente del CAAI interviene alle riunioni del Consiglio Centrale del CAI.

Ogni Gruppo ha propri commissari tecnici, revisori e probiviri, che, tutti assieme, formano la Commissione Tecnica Centrale, il Collegio Centrale dei Revisori e il Collegio Centrale dei Probiviri.

La Commissione Tecnica Centrale è organo consultivo incaricato di esaminare il curriculum dei candidati all’ammissione. La durata dei mandati viene portata da due a tre anni.

Regolamento 2014 – Nessuna variazione sostanziale nella struttura organizzativa rispetto al Regolamento 1984.

                               4 – RAPPORTI CON IL PROFESSIONISMO

Il tema dei rapporti con il professionismo è da sempre un punto delicato e controverso del dibattito interno, involvendo considerazioni molto ampie e di svariata natura, dal concetto etico al richiamo ai valori fondanti e della tradizione, dalla valorizzazione della libertà dai condizionamenti economici ad un malinteso spirito di corpo e altro ancora. Prima di esaminare nel dettaglio l’evoluzione di questo concetto nei regolamenti che si sono susseguiti nel tempo, vale la pena richiamare lo spirito del momento in cui nacque l’Accademico. Se è vero, come abbiamo visto sopra, che l’Accademico nacque per fare scuola e preparare gli alpinisti che volevano salire le montagne senza guida, è altrettanto vero che in origine non era prevista in modo esplicito alcuna preclusione per l’accesso ai professionisti. Anzi, nel 1908 Ettore Canzio, socio fondatore, scriveva: “il CAAI elimina dal suo uso abituale la guida, ma conscio dell’importanza grandissima che essa ha sempre avuto e ha tuttora nello sviluppo e nella diffusione dell’Alpinismo, si inchina volentieri ad essa, ogniqualvolta può crederla degna, e non vuole ostracismi né esclusioni sistematiche per chicchessia”.

Regolamento 1908 - In coerenza con quanto rilevato sopra, nel regolamento del 1908 non era prevista alcuna preclusione di accesso per le guide, anche se in pratica non si ha notizia di professionisti che abbiano aderito al sodalizio.

Regolamento 1931 - Successivamente venne introdotto il divieto di accesso per i professionisti, anche se non è dato capire con precisione a quando dati la modifica e come venne formalmente introdotta, e si verificò la situazione assurda che gli accademici diventati guida decadevano dal titolo, salvo poi essere reintegrati nell’elenco dei soci defunti. Non mancarono voci contrarie a questa scelta, unica nel panorama dei Club Alpinistici di elite del resto d’Europa, argomentando che anche certi professionisti possono avere un curriculum e uno spirito accademico e aggiungendo che questa artificiosa divisione nel mondo alpinistico non può giovare allo sviluppo dell’alpinismo in Italia. Quale che sia l’opinione in merito è indubbio che questa problematica per troppi anni occupò (e occupa tuttora) le energie dei soci, sottraendo risorse preziose ad altre attività sicuramente più proficue.

Regolamento 1977 – Per la prima volta a chiare lettere n questo Regolamento viene esclusa l’attività professionale: “Possono essere soci del CAAI i soci del CAI che abbiano svolto attività alpinistica, non professionale, di particolare rilievo per un periodo non inferiore a 5 anni”.

Regolamento 2014 - Il movimento dei contrari acquistò vigore col tempo e nel 2004 all’Assemblea Nazionale di Arco venne messa ai voti una modifica del regolamento, piccola ma significativa: si proponeva che gli accademici diventati guida potessero conservare il titolo. Trattandosi di modifica statutaria, per la quale è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi, la mozione per un soffio venne rigettata.

Nuovamente proposta nel 2011 all’Assemblea Nazionale di Dro, la mozione ancora una volta venne rigettata e ancora una volta per poche unità di voto.

Infine, all’Assemblea di Caprino Veronese nell’ottobre 2014 una nuova proposta, nella sostanza simile alle precedenti, ottenne di misura la maggioranza prescritta e l’Art. 19 del Regolamento venne cambiato come segue:

Art. 19 del regolamento del CAAI, comma C. - PRIMA DELLA MODIFICA

c) è causa della cessazione della qualità di socio per incompatibilità il conseguimento della qualifica di Guida Alpina o Aspirante Guida Alpina e, in ogni caso, l’esercizio dell’attività alpinistica come prevalente fonte di guadagno. Le decisioni sull’incompatibilità spettano al Consiglio Generale. Contro le decisioni del Consiglio Generale in materia di radiazione e incompatibilità è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri del C.A.A.I. entro 60 giorni dalla data della comunicazione all’interessato. La cessazione dell’appartenenza al C.A.A.I. comporta la cessazione della qualità di socio ordinario di diritto del C.A.I. Qualora la cessazione della qualità di socio del C.A.A.I. sia dovuta al conseguimento della qualifica di Aspirante Guida Alpina o Guida Alpina, l’interessato conserva il diritto a partecipare ai convegni e a ricevere l’Annuario, ed è pertanto iscritto in apposito elenco.

Art. 19 del regolamento del CAAI, comma C - DOPO LA MODIFICA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA

c) è causa di cessazione della qualità di socio per incompatibilità il conseguimento della qualifica di Guida Alpina o Aspirante Guida Alpina e, in ogni caso, l’esercizio dell’attività alpinistica come prevalente fonte di guadagno. La cessazione di cui sopra non è applicabile nel caso in cui l’interessato faccia richiesta al Consiglio Generale di mantenere la qualità di socio.

Le decisioni sull’incompatibilità spettano al Consiglio Generale. Contro le decisioni del Consiglio Generale in materia di radiazione e incompatibilità è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri del C.A.A.I. entro 60 giorni dalla data della comunicazione all’interessato. Qualora la cessazione della qualità di socio del C.A.A.I. sia dovuta al conseguimento della qualifica di Aspirante Guida Alpina o Guida Alpina, l’interessato che non intenda chiedere al Consiglio Generale di mantenere tale qualità, conserva comunque il diritto a partecipare ai convegni e a ricevere l’Annuario, ed è pertanto iscritto in apposito elenco.

Dal 2014, quindi, il socio che diventi guida può mantenere il titolo di Accademico. Quasi tutti gli ex Accademici che avevano perso il titolo in quanto diventati guida fecero domanda di riammissione e vennero reintegrati nell’organico, ma chiaramente la portata pratica di questa modifica non poteva che essere limitata (gli ex accademici diventati guida erano non più di una quindicina).

Il vero problema di fondo, quello dell’accesso all’Accademico dei professionisti, che oggi è precluso e che alcuni vorrebbero liberalizzare, rimane come un pesante macigno sulla strada che il mondo alpinistico italiano deve percorrere per cercare di uscire da un certo provincialismo e da una guerra di logoramento mai combattuta ma aleggiante da decenni tra le due categorie.

DSCF0098CONCLUSIONI

Alcune note fondamentali sull’evoluzione del Regolamento, e quindi della struttura e della mission del CAAI, si possono così sintetizzare:

Scopo - Lo scopo del CAAI passa da una originaria finalità didattica e di aggregazione (Regolamento 1908) ad una di promozione dell’Alpinismo (Regolamento 1931) e infine di promozione dell’alpinismo “di elevato livello di difficoltà” (Regolamento 1984 e 2014).

Requisiti di ammissione

  1. Requisiti tecnici - Nessun requisito tecnico era previsto in origine. La necessità di un curriculum di particolare difficoltà venne introdotta nel 1931, meglio dettagliata nel Regolamento del 1977, resa più stringente nel regolamento del 1984 e poi confermata, con qualche variante, nel Regolamento del 2014, attualmente in vigore.
  2. Requisiti morali – In aggiunta ai requisiti tecnici, nel 1931 si richiedevano “doti morali ineccepibili e una seria preparazione culturale”, nel 1977 si doveva valutare la figura morale dell’Uomo e i presentatori dovevano garantire che il candidato si fosse “sempre comportato lealmente nell’ambito della sua attività alpinistica”. Nel 1984 e poi nel 2014 si stabilisce più succintamente che i presentatori devono dare “ampie garanzie sulla figura morale del candidato”.

Aspetti organizzativi – L’organizzazione del CAAI, estremamente leggera nella fase costitutiva, diventa ben strutturata nel 1931 con gestione fortemente centralizzata nelle mani del gerarca Presidente Generale del CAI e riacquista in seguito piena autonomia deliberativa nell’ambito di Sezione Nazionale del CAI.

Rapporti con il professionismo – Nato non in contrapposizione al professionismo ma per soddisfare esigenze aggregative e formative di chi voleva frequentare la montagna in modo autonomo, il CAAI non pose inizialmente divieti all’ingresso delle guide.

Nel Regolamento del 1977 venne formalizzato il divieto di ingresso. Addirittura si stabilì che i soci che diventassero guida perdevano il titolo, ma nel 2014 quest’ultima previsione venne abrogata.

Rimane ad oggi l’incompatibilità d’ingresso solo per chi sia già guida o aspirante guida o comunque eserciti “attività alpinistica come prevalente fonte di guadagno”.

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